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Ruolo e funzioni dello Psicologo Giuridico-Forense

Sebbene sia il Diritto che la Psicologia si occupino, ognuna a suo modo, del comportamento

umano, gli assunti di base su cui le due discipline si fondano sono profondamente diversi: la

Psicologia, scienza eminentemente descrittiva, è interessata a spiegare il comportamento umano,

laddove il Diritto, scienza prescrittiva, si focalizza sulla sua regolamentazione attraverso norme

(Quadrio, Castiglioni, 1995).

La Psicologia Giuridica, i cui criteri scientifici e metodologici sono diversi da quelli del diritto, anche

quando svolge rispetto ad esso funzioni probatorie ed ausiliarie, mantiene come disciplina una sua

autonomia, facendo riferimento al proprio referente scientifico nell’attingere paradigmi, metodi di

ricerca e strumenti operativi.

All’interno della cornice appena descritta, lo psicologo giuridico-forense utilizza gli strumenti

diagnostici e di intervento propri della psicologia applicati a questioni inerenti il diritto, tenendo

in considerazione la complessità e l’interdisciplinarietà del contesto in cui opera. E’ per buona

norma uno psicologo specializzato, che ha seguito un percorso formativo specifico in Psicologia

Giuridico Forense, che gli consenta di conoscere le leggi e di contestualizzare i propri modelli

interpretativi ed operativi al contesto giuridico, all’interno del quale anche le attività psicologiche

tradizionali, quali la diagnosi, assumono un carattere del tutto peculiare.

Data la continua e progressiva crescita della domanda di consulenti tecnici esperti, nel 2003

l’Ordine degli Psicologi ha avvertito la necessità di regolamentare la figura dello psicologo

giuridico, per evitare che lo si consideri uno psicologo che in maniera generica ed occasionale

presta le sue competenze alle domande del diritto, piuttosto che un esperto con una specifica

preparazione.

Lo psicologo giuridico-forense è dunque allo stato attuale una figura capace di rivestire ruoli

diversi, il cui contributo viene generalmente richiesto quando si ritenga essenziale lo svolgersi di

indagini condotte da una persona con specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c., art. 220

c.p.p.).

All’interno del panorama della giustizia lo psicologo può essere chiamato a collaborare come

esperto in diversi ambiti: penale, civile, minorile e, in circostanze particolari, anche

amministrativo ed ecclesiastico, con funzioni e ruoli che naturalmente variano al variare del

settore in cui opera.

Tecnicamente, si parla di “Consulenza Tecnica” nel caso in cui lo psicologo operi in ambito civile e

di “Perizia” nel caso in cui operi in ambito penale; lo psicologo giuridico-forense, se nominato dal

Giudice, viene indicato in ambito penale come “Perito” ed in ambito civile come “Consulente

Tecnico d’Ufficio” (CTU) mentre, sia nel civile che nel penale, se nominato dal privato cittadino,

l’esperto è indicato come “Consulente Tecnico di Parte” (CTP).

Allo psicologo che opera in qualità di Perito o di Consulente Tecnico di Ufficio viene richiesto di

acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e

ambientali del soggetto, al fine di fornire al Giudice elementi ulteriori su cui basare la propria

decisione.Ciascuna delle parti in causa, una volta nominato dal Giudice un CTU, ha diritto di nominare un

proprio Consulente Tecnico di Parte, che lo assista durante il percorso di consulenza e che valuti la

correttezza metodologica dell’operato del CTU, producendo, laddove necessaria, ulteriore

documentazione clinica ed elaborando osservazioni critiche da porgere all’attenzione del Giudice.

Mentre in ambito penale ciascuna parte ha facoltà di nominare un proprio consulente tecnico

anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto una perizia, in ambito civile le parti possono

nominare un consulente solo dopo che il Giudice ha nominato il proprio, ed entro dei termini

fissati dal Giudice stesso.

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