La mediazione familiare o genitoriale è quella procedura che, in materia di divorzio o di separazione, si avvale di un professionista qualificato e imparziale, che interviene su richiesta delle parti (del giudice o degli avvocati), per fronteggiare la riorganizzazione familiare resa necessaria dalla separazione o dal divorzio, nel rispetto delle esigenze delle parti. Il ruolo del mediatore è quello di portare i membri della coppia a trovare da sé le basi di un accordo durevole e reciprocamente accettabile, tenendo conto dei bisogni di ciascuno dei componenti della famiglia e in particolare di quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità e di uguaglianza dei ruoli parentali. La mediazione familiare o genitoriale si distingue dalle diverse forme di terapia siano esse di coppia o familiare che sono finalizzate generalmente a mantenere e a preservare la relazione matrimoniale o di coppia.

La mediazione costituisce quindi un percorso “extragiudiziale” (più “economico” per la famiglia in termini di tempi e costi) basato su tecniche di comunicazione efficace, conciliazione, negoziazione, analisi dei bisogni e gestione dei conflitti, guidato da un professionista che, come “terzo neutrale” aiuta le parti coinvolte a mettere a punto accordi condivisi, gestibili e funzionali al maggior benessere ed equilibrio dei figli, riducendo al massimo i possibili risvolti negativi di una separazione non adeguatamente elaborata e gestita.
Si articola in una serie di colloqui, concludendosi nella maggior parte delle volte con la stesura di accordi scritti che acquisiscono valore contrattuale tra le parti e valenza giuridica in sede forense.

ADOZIONE E AFFIDO FAMILIARE

L’adozione e l’affido familiare  sono due distinti provvedimenti giuridici che hanno lo scopo di assistere dei Minori (in stato di abbandono nel primo caso e con difficoltà familiari nel secondo) nella crescita fisica, sociale e psichica. L’adozione consiste nel cambiamento dello stato giuridico del Minore, il quale diventa a tuttti gli effetti un figlio legittimo della coppia adottante. Invece, l’affidamento ha carattere di temporaneità e non prevede un cambiamento nello stato giuridico del Minore e dei suoi genitori naturali.

ADOZIONE

L’adozione è storicamente l’istituto che consente di ovviare a una situazione di abbandono del minore non transitoria, per essere inserito in una famiglia che provveda alla sua cura, istruzione e mantenimento. I minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni.

A differenza dell’affido familiare, la così detta “adozione piena” è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni (art. 6). Tra i coniugi non deve essere intervenuta negli ultimi tre anni una separazione personale, neppure di fatto e che abbiano convissuto stabilmente.

Si possono presentare domande di adozione anche in più Tribunali differenti, purchè se ne dia comunicazione scritta ai Tribunali per i minorenni precedentemente aditi.

L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando. Questo tipo di adozione recide il legame del minore con la famiglia di origine. L’adottato acquista lo stato di “figlio” degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Qualunque certificazione relativa allo stato dell’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità biologica.

Per quanto riguarda l’adozione di minori stranieri, questa è stata ulteriormente definita con l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1998, n. 476 di ratifica della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. La Convenzione stabilisce un sistema di interventi tra gli Stati aderenti per prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori e impone a tali Stati la presenza di un’autorità centrale (in Italia la Commissione per le Adozioni Internazionali) che coordini le attività di cooperazione tra gli Stati di origine e quelli di accoglienza dei minori, che certifichi la conformità dell’adozione e che autorizzi l’ingresso e la residenza permanente del minore.
È possibile delegare alcuni compiti ad organismi abilitati sottoposti al controllo dell’autorità centrale, denominati Enti Autorizzati (Galante L. C., Gizzi N., Valenti B., 2012).

Sia nel caso di adozione nazionale sia internazionale, secondo il Protocollo operativo per le adozioni nazionali (2011) previsto dallaRegione Lazio, la coppia che intende acquisire informazioni sulle procedure per l’adozione può rivolgersi ad un G.I.L.A. (Gruppo Integrato di Lavoro per le Adozioni) o ad un’associazione familiare. Il G.I.L.A. organizza per le coppie incontri informativi e orientativi di gruppo e rilascia l’attestato di partecipazione necessario ai fini della presentazione della domanda al Tribunale per i Minorenni. Le coppie che desiderano adottare un minore straniero devono presentare la loro dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza.

AFFIDO FAMILIARE

 

La Legge n. 184 del 1983 (intitolata Diritto del minore a una famiglia) disciplina l’istituto dell’affidamento familiare, il quale ha lo scopo di porre rimedio a situazioni di temporanea inabilità dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, che ostacolino il diritto del minore a vivere nella propria famiglia. A tal fine, la legge dispone, in favore della famiglia di origine, interventi di sostegno e di aiuto. L’affido familiare è uno strumento mirato a tutelare il minore, che ha una durata stabilita e che può terminare o in un rientro nella famiglia di origine o nella dichiarazione dello stato di adottabilità, quando i genitori non sono più in grado di adempiere alla funzione genitoriale. Le circostanze di fatto che privano il minore di un ambiente familiare idoneo, possono riguardare la persona del genitore (gravi carenze comportamentali, malattie, ecc..) oppure uno stato di indigenza economica. In tal caso i minori possono essere affidati ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, a una persona singola, o a una comunità di tipo familiare, al fine di assicurare loro il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.

L’istituto è stato recentemente riformato dalla Legge 19 ottobre 2015, n. 173. Nel caso in cui l’affidamento sia disposto dal Servizio sociale, occorre il previo consenso prestato dai genitori (o dal genitore) esercenti la potestà o dal tutore (art. 4). Il minore che ha compiuto i dodici anni o di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito. Il giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto. Nel caso in cui i genitori o il tutore non prestino il consenso, provvede il tribunale per i minorenni applicando la normativa di cui agli artt. 330 e seg. c.c.  Nel provvedimento di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere riconducibile agli interventi volti al recupero della famiglia d’origine.  Questo periodo non può superare la durata di due anni ma è prorogabile, qualora la sua sospensione provochi un pregiudizio al minore. L’affido può essere anche a tempo parziale: il bambino trascorre con i genitori affidatari solo alcune ore del giorno, i fine settimana, o eventualmente brevi vacanze. In questo caso il minore non viene allontanato dalla propria casa, e l’affidatario svolge una funzione di sostegno alla famiglia di origine in difficoltà.

L’affidamento può essere intra-familiare o etero-familiare. I genitori possono affidare il figlio minore a parenti entro il quarto grado, senza limiti di durata. Per quanto riguarda l’affidamento a terze persone, a differenza dell’adozione, che è consentita solo a persone coniugate da almeno tre anni, possono avere in affidamento un minore anche le coppie di conviventi o le persone singole. L’idoneità degli affidatari è stabilita tramite un percorso di diversi colloqui, in base all’analisi di vari parametri.

Le persone con minori in affido esercitano i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie e hanno diritto di ricevere da parte del servizio sociale locale sostegno educativo e psicologico e un assegno base mensile corrispondente al periodo della durata dell’affidamento e proporzionato alla situazione economica, per contribuire alle spese relative a prestazioni di varia natura fornite al minore.

In un’elevata percentuale di casi, la durata dell’affidamento familiare si prolunga ben oltre i due anni previsti, con la conseguenza che, se il rientro nella famiglia di origine non è possibile, si da’ l’avvio al procedimento di adozione e il minore conoscerà una terza famiglia.

Nel frattempo, potendo essersi creato un legame significativo tra il bambino e gli affidatari,  per evitare che questo legame debba essere reciso, la Legge n. 173/2015 ha inserito alcune norme che tutelano la continuità dei rapporti che si sono instaurati durante il periodo dell’affidamento, se ciò corrisponde all’interesse del minore.

Se dopo un prolungato periodo di affidamento il minore è dichiarato adottabile, e la famiglia affidataria – avendo i requisiti richiesti dall’articolo 6 – chiede di adottarlo, il tribunale tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

Anche se il minore rientra nella famiglia di origine o è adottato da altra famiglia, è comunque tutelata la continuità delle relazioni socio-affettive sorte durante l’affidamento (art. 4 comma 5 ter).

L’art. 5 comma 1 stabilisce che l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, l’affidamento e l’adottabilità del bambino, e hanno facoltà di far conoscere la propria opinione nel processo.

La Corte di Cassazione (sentenza 7 giugno 2017, n. 14167) ha affermato che la mancata audizione degli affidatari nel procedimento per l’adottabilità del minore rende nullo il giudizio. Il ruolo degli affidatari è importante per la costruzione dell’ambiente relazionale del minore, e per conoscere il suo carattere, i suoi comportamenti, bisogni e criticità, soprattutto quando il periodo dell’affidamento sia di lunga o media durata.

Ben si comprende da queste premesse che Il ruolo dello psicologo forense nella valutazione della genitorialità è una complessa attività di diagnosi, che deve tener conto di diversi parametri, maturata in un’area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica e della psichiatria forense.
Intesa in senso ampio riguarda due versanti, genitori e bambino, ed ovviamente la loro relazione.
I criteri per la valutazione psicosociale della capacità genitoriale riguardano, dunque, parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di parenting e di funzione genitoriale, che comprendono lo studio delle abilità cognitive, emotive e relazionali del ruolo e delle funzioni genitoriali.
La valutazione della genitorialità ci si basa su quattro livelli: di base, relazionali, psichiche, possibilità di cambiamento.

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